Riceviamo dal Dr. Aceti, Commercialista dell’Ordine, le seguenti importanti precisazioni in merito alla fatturazione elattronica.

Il punto principale è che nel caso di dati che vanno alla tessera sanitaria (tra cui le spese veterinarie) il veterinario deve obbligatoriamente fare fattura cartacea senza possibilità di emettere quella elettronica, l’obbligo di fatturazione elettronica resta per tutte le altre attività che lo stesso svolge.

L’art. 10-bis, DL n. 119/2018, modificato dall’art. 1, comma 53, Finanziaria 2019, ha disposto che, per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. In merito si rammenta che l’invio dei dati al STS riguarda:

  • farmacie pubbliche e private / c.d. “parafarmacie”;
  • aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari (sia accreditate che non accreditate);
  • medici e odontoiatri;
  • iscritti all’Albo degli psicologi, di cui alla Legge n. 56/89;
  • iscritti all’Albo degli infermieri, di cui al DM n. 739/94;
  • iscritti all’Albo delle ostetriche/i, di cui al DM n. 740/94;
  • iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM n. 746/94;
  • ottici con comunicazione al Ministero della salute ex artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
  • iscritti all’Albo dei veterinari.

Preme evidenziare che tale disposizione:

  • prevede che i soggetti in esame non possono emettere la fattura elettronica. Gli stessi, quindi, non hanno la possibilità di scegliere di emettere comunque la fattura elettronica per le cessioni / prestazioni i cui dati vanno inviati al STS;
  • riguardando le fatture i cui dati sono da inviare al STS, trova applicazione con riferimento alle fatture a persone fisiche “privati” relative a spese che possono essere dedotte / detratte nel mod. 730 / REDDITI.

Conseguentemente, per le prestazioni effettuate a soggetti diversi, i cui dati non vanno inviati al STS (ad esempio, visite mediche fatturate al datore di lavoro), i soggetti in esame sono tenuti ad emettere “ordinariamente” la fattura elettronica;

  • considerata la nuova formulazione, porta a concludere che il divieto di emettere la fattura elettronica riguarda anche le operazioni per le quali l’interessato ha manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati.