Si diffonde la nota della FNOVI

con riferimento all’argomento meglio descritto in oggetto, desidero informare che è al momento ancora senza riscontro la richiesta di parere che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) ha indirizzato alle competenti direzioni ministeriali (Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari) con l’intento di coordinare le attività degli Ordini provinciali, nonché di riscontrare le richieste di chiarimenti che stanno pervenendo sulla portata della previsione dell’art. 1, comma 536, della Legge n. 145/2018, nella parte in cui recita: “Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Nella richiesta di parere trasmessa la Federazione ha declinato le criticità rinvenute: queste vanno dalla difficoltà di calare la previsione in commento sulla realtà del mercato delle prestazioni veterinarie, passando poi dalla considerazione che l’introduzione di vincoli all’esercizio della funzione di ‘direttore sanitario’ finisce per segmentare il mercato traducendosi in una ingiustificata barriera all’esercizio della funzione in commento, senza tacere che dalla letterale applicazione della previsione in commento potrebbe poi derivare in molti casi una compromissione del regolare funzionamento degli organismi ordinistici, ed argomentando infine che la previsione di cui all’articolo 1, comma 536, della Legge di Bilancio 2019 introduce una ingiustificata contraddizione con le previsioni di cui all’art. 5 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46 – così come novellato dall’art. 4 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 di riordino delle professioni sanitarie – che prevede che il professionista, una volta iscritto all’Albo, possa esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Essendo però nel frattempo decorso il periodo di transizione di 120 giorni indicati nella previsione, con la presente comunicazione desidero condividere la considerazione di carattere generale, e non vincolante, che, come tutte le norme di nuova attuazione, anche per questa c’è bisogno di un periodo di transizione e certamente gli Ordini provinciali non saranno dal primo maggio i soggetti che solleciteranno i controlli nelle strutture, e saranno sicuramente disponibili a valutare ogni singola questione e criticità.

Tutto ciò almeno fino a quando non interverrà una interpretazione autentica da parte del dicastero di vigilanza che indicherà il modo più corretto di approcciarsi e gestire la problematica in commento.

Il Presidente FNOVI (Dott. Gaetano Penocchio)