La FNOVi, con la circolare n. 6/2019, ricorda che con l’entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/2011 (cosi detta legge di stabilità 2012), le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione, nonché i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Da tale data possono essere richiesti (ed ottenuti) solo certificati destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, dovrà sempre essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’allegato A (parte I) del DPR n. 642/722 – in assenza di una puntuale esenzione – le istanze formulate agli enti pubblici (quali gli Ordini professionali) in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono da assoggettare all’imposta di bollo fissa determinata nella misura di € 16,00.

È necessario depositare/allegare una ulteriore marca da bollo di € 16,00 da applicare sul certificato richiesto.

Nella circolare n. 6/2019 allegata si possono trovare ulteriori informazioni