Dal sito FNOVI: http://www.fnovi.it/fnovi/gruppi-di-lavoro/farmaco/farmaco-faq?combine=307

Risposta:

Il testo di legge e il chiarimento non lasciano spazio a dubbi in merito al fatto che la cessione del farmaco sia una prestazione accessoria concessa a raffronto di una diagnosi che giustifichi la terapia. La prestazione accessoria “cessione” necessita, a monte, di un’altra prestazione principale la cui natura abbia attinenza col farmaco da cedere. Nel caso specifico a raffronto di un test annuale di controllo per la filaria, la cessione del farmaco rientra in questa fattispecie anche in assenza di malattia conclamata in quanto terapia di una fase embrionale. In ogni caso, come si evince dal foglietto illustrativo, la specialità medicinale ha come indicazione la prevenzione della filariosi cardio-polmonare, tuttavia si configura come trattamento a tutti gli effetti in caso di infestazione di microfilarie peraltro di difficile individuazione in taluni casi o per infestazione lieve).
La terapia con Cardotek® , e con altri medicinali analoghi, è infatti una terapia profilattica finalizzata ad uccidere le microfilarie per evitare che diventino vermi adulti. Questi farmaci trovano la loro indicazione a patologia già in atto, anche se allo stadio embrionale (larvale) e non rientrano tra i medicinali che si somministrano per evitare che la malattia venga contratta come nel caso di un vaccino. Diventa difficile ipotizzare di contestare la vendita del Cardotek® ad un professionista che abbia fatto una diagnosi secondo cui serviva quel farmaco. La legge infatti non vincola la cessione al rispetto dell’AIC ma al rispetto di un bisogno terapeutico. Per completezza si allega la Nota del Ministero della Salute 23711 del 24/12/2012 inerente la cessione e la registrazione dell’eventuale scarico dalla scorta di farmaci del Medico Veterinario o della Struttura.