Care Colleghe e cari Colleghi,
al Consiglio dell’Ordine sono pervenute comunicazioni relative al  reiterarsi di proposte di convenzione tra Veterinari, sulle quali era già stata emanata una comunicazione in data 26/02/2018.

Di conseguenza riteniamo necessario ribadire che le convenzioni tra Medici Veterinari, per quanto lecite, dovrebbero opportunamente essere valutate in via preventiva da parte del Consiglio dell’Ordine al fine di accertare l’assenza di potenziali violazioni del Codice Deontologico.
In tali convenzioni è necessario prestare attenzione alla eventuale presenza di circostanze idonee ad integrare una ipotesi di conflitto d’interesse (art. 26 CD) con inevitabile violazione anche della regola deontologica che vieta qualunque forma di cointeressenza (art. 45 CD).
Al Medico Veterinario è imposta la massima indipendenza intellettuale, che deve essere difesa da pressioni o condizionamenti esterni e imposizioni di carattere commerciale (art. 12 CD).
Inoltre è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità (art. 48 CD).
La possibilità infine che, tra Medici Veterinari, possa intercorrere uno scambio di denaro per prestazioni professionali eseguite da uno o più di essi, deve rispettare l’art. 16 del CD relativo al rispetto degli oneri contributivi e previdenziali inevitabilmente collegati all’emissione di fatture per lo svolgimento di attività professionali.

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bergamo