FNOVI perfeziona le indicazioni fornite per l’erogazione delle prestazioni medico veterinarie nel rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia di COVID-19

25/03/2020

Al fine di evadere le richieste che la Federazione ha ricevuto in argomento, si commenta che le informazioni rese (http://www.fnovi.it/node/48489) devono essere integrate con i contenuti della Circolare 17641 del 18 marzo 2020 (https://bit.ly/3be7Qix) da parte del MIPAAF che autorizza lo spostamento di equidi verso stazioni di monta per fecondazioni ritenendolo servizio essenziale per “la conservazione e mantenimento del patrimonio zootecnico nazionale”, nonché con le indicazioni recentemente fornite dal Ministero della Salute in tema di movimentazione degli animali (http://www.fnovi.it/node/48472).

La nota ministeriale diramata in argomento indica che il trasporto di animali non destinati ad attività riproduttive e zootecniche si potrà realizzare “solo per esigenze connesse alla salute e al benessere stesso degli animali”.

La nota inoltre indica “che nel settore zootecnico e riproduttivo è consentito lo spostamento degli animali da e verso le stazioni di monta, centri di inseminazione e centri di produzione di embrioni”, eliminando di fatto in questo caso ogni differenza tra animali dpa e ndpa.

La Federazione ha già avuto occasione di osservare che l’autorizzazione ministeriale alla movimentazione dei cavalli nelle stazioni di monta non implica un obbligo per il veterinario libero professionista di procedere alle inseminazioni.

Premessa quindi la considerazione che il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso si tra traducendo in un continuo aggiornamento delle disposizioni vigenti, la FNOVI rileva che le procedure di inseminazione potranno realizzarsi solo presso le strutture a ciò destinate e che dovrà essere cura dell’allevatore verificare preventivamente la disponibilità di un medico veterinario a recarsi in loco.

La Federazione auspica che, nell’impossibilità di agire nel senso dell’impedire lo svolgimento dell’attività professionale, le condotte dei medici veterinari siano sempre improntate alla consapevolezza del valore sociale che esprimono come categoria.

Laddove il comportamento – ove non già in violazione delle previsioni governative emanate con i recenti decreti che già declinano specifiche sanzioni – si caratterizzasse della assenza della indispensabile adesione ai principi dettati dal Codice Deontologico, i Consigli Direttivi di competenza porranno in essere tutti gli accertamenti di loro competenza al fine di valutare la rilevanza, sotto il profilo disciplinare, della condotta del sanitario che sarà accertata.