FNOVI
18/06/2020

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 10 giugno u.s., ha deliberato di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari, la necessità di modificare, nel primo provvedimento normativo utile, la norma introdotta nel cd. “decreto scuola” che prevede come già acquisti i crediti ECM per l’anno 2020. (art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.)

La Commissione ritiene senz’altro condivisibile prevedere come già acquisiti i crediti formativi ECM, qualora i professionisti della salute abbiano portato avanti la loro attività durante l’emergenza Covid-19, quale doveroso riconoscimento per il lavoro prezioso svolto da tutti gli operatori sanitari che, impegnati nella lotta contro il nuovo virus, hanno fatto dell’attività professionale la loro stessa fonte di aggiornamento. Tuttavia, la norma in questione fa riferimento solo ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti, ricomprendendovi erroneamente soltanto le professioni sanitarie menzionate nella legge del 1992 che istituiva l’obbligo ECM, mentre ad oggi rientrano nell’obbligo ECM anche tutte le professioni sanitarie di cui alla legge 3 del 2018 ovvero ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi e psicologi.
La Commissione nazionale, inoltre, anche al fine di consentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore di continuare a erogare e svolgere la formazione e l’aggiornamento, tenuto conto che l’obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, chiede che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022.