Con la pubblicazione nella G.U. n. 79 del 1° aprile 2021 è entrato in vigore il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, 1 in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici .

Il Decreto (art. 4, comma 1), in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, prevede che “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.

Entro il prossimo 6 aprile, ciascun Ordine professionale provinciale dovrà trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede (art. 4, comma 3).

Al ricevimento di questi elenchi le Regioni e le Province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificheranno lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi e – quando non risultasse l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto – la Regione o la Provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnaleranno immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati (art. 4, comma 4).

Laddove l’ASL dovesse accertare una ingiustificata sottrazione del professionista all’obbligo di vaccinazione, si realizzerà “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” (art. 4, comma 6), e la sospensione sarà immediatamente comunicata all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza (art. 4, comma7) che sarà stato a sua volta raggiunto da espressa comunicazione scritta in argomento a cura della ASL.

La sospensione manterrà la propria efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (art. 4, comma 9).

Un nuovo caso di sospensione ope legis – ai sensi dell’art. 43 del DPR 221/50 – dopo quella disciplinata dal Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (cd. DL Semplificazioni) che l’ha prevista per i professionisti che non avessero ottemperato alla diffida che impone loro di comunicare il domicilio digitale al proprio Ordine