In riferimento alla definizione di “operatori sanitari”, si suggerisce di rifarsi alla definizione presente sul sito istituzionale del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2, in quanto non risulterebbe alcuna disposizione che equipari il personale che operi all’interno di strutture ospedaliere agli operatori sanitari e quindi che rientrino nell’obbligo vaccinale (sembrerebbe essere una decisione interna del presidio e non un vero e proprio obbligo).
In merito alla comunicazione dei dati, non avendo ulteriori indicazioni normative più specifiche in merito, si suggerisce al momento la trasmissione dei dati nei limiti del D.L., onde evitare eventuali inadempienze, e per le sole categorie indicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2.

E’ importante ricordare ai i datori di lavoro di limitarsi ai dipendenti assunti con contratto di lavoro e, in considerazione delle finalità del Decreto Legge 1/4/2021 n. 44 e  della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si ritiene ragionevole la comunicazione a Regione Lombardia dell’elenco del personale dipendente che ha importanza nelle strutture in quanto hanno contatti interpersonali (es. front office) e che possono determinare il rischio di diffusione del contagio.