Il Ministero della salute ha ricevuto numerose istanze provenienti dal territorio circa la necessità di tracciare cani randagi adottati da cittadini residenti in altri paesi UE.
Come è noto infatti, la L.Q. 281/91 stabilisce che i cani randagi Spossano essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili ” senza porre limitazioni territoriali, in quanto il canile deve rappresentare una struttura di transito per gli animali.

Fermo restando che il randagismo è una materia di competenza regionale, stante il ruolo di coordinamento svolto, la scrivente Direzione Generale ha approntato una procedura operativa atta a garantire la tracciabilità dei cani nelle movimentazioni intemazionali; l’applicazione della suddetta procedura permette di avere sotto controllo un fenomeno che, diversamente, non è oggetto di facile verifica da parte dei Servizi veterinari ufficiali.

Pertanto la procedura che era stata messa a punto fin dal 2010 si allega alla presente per far sì che la stessa venga puntualmente applicazione su tutto il territorio nazionale.