Dalla FNOVI: “lo scopo delle linee guida è la corretta informazione e i suoi corretti modi di diffusione, a tutela dell’utente e del corretto esercizio della professione.  Ordini e Federazione sono istituzionalmente incaricati di mantenere elevato il grado di fiducia verso la professione e la sua affidabilità.

Come agli Iscritti si richiedono informazioni che non devono essere equivoche, ingannevoli, comparative e suggestive è altrettanto importante che nell’attività di verifica da parte degli Ordini sia chiaramente scongiurata l’eventualità di arrecare pregiudizio o di sminuire i percorsi formativi post laurea.  Questo principio attiene in modo particolare alla definizione di “specialista”: ai fini informativi e deontologici ai titoli rilasciati dall’Accademia, come le scuole di specialità e i dottorati di ricerca, siano assimilabili i Diplomi di specializzazione dei College europei e americani poiché indubbiamente rientrano nel livello più alto di formazione.

Inoltre la normativa sulla pubblicità sanitaria (Legge di bilancio n. 145/ 2018) interviene sui contenuti del messaggio pubblicitario e non sui mezzi di diffusione “..qualsiasi forma di messaggio informativo sanitario, in qualsiasi modo diffuso, che ha lo scopo di informare il pubblico in modo riconoscibile, veritiero, corretto, trasparente sulle prestazioni professionali erogate, in forma individuale o societaria, senza utilizzare criteri visivi e simbolici propri della pubblicità commerciale. I messaggi non devono contenere elementi promozionali e suggestivi.