In riferimento all’articolo con analogo titolo, sempre da ANMVI, pubblichiamo le disposizioni relative alle attività veterinarie differibili e non differibili. In allegato la circolare DGSAF e DGISAN del 2/3/2020 ed il DPCM dell’1/3/2020.

Le restrizioni alle attività umane dovute all’emergenza Covid-19 non possono impattare sulla sanità pubblica veterinaria e sul benessere animale. Alcune attività veterinarie, produttive e zootecniche sono “indifferibili” anche nei territori in zona rossa. Circolare delle Direzioni Generali della Sanità Animale (Dgsaf) e della Sicurezza alimentare (Dgisan) alle Prefetture e alle Regioni. Aspetti gestionali e operativi in una scheda tecnica consegnata anche alla Protezione Civile.

Nella “zona rossa”, soggetta a restrizione per SARS CoV2, le attività veterinarie, di sicurezza alimentare, e quelle produttive e zootecniche- rientrano fra quelle che possono essere regolamentate sulla base di criteri di indifferibilità, definiti dall’autorità sanitaria e dalle prefetture. E’ quanto ha fatto il Ministero della Salute con la circolare inviata oggi alle Prefetture e alle Regioni con la circolare firmata dai Direttori generali Silvio Borrello e Gaetana Ferri, rispettivamente per Dgsaf e Dgisan.

Una dettagliata scheda tecnica, curata dalle due direzioni ministeriali e anticipata alla Protezione Civile venerdì scorso, riporta un elenco motivato delle attività veterinarie che possono essere rinviate e quelle che invece vanno considerate “indifferibili”.

Attività veterinarie differibili fino a 30 giorni – In zona rossa, possono essere differite – per un periodo di 30 giorni- quelle attività veterinarie che intervengono su una situazione di rischio limitato. In particolare, il Ministero della Salute ha individuato le seguenti:
–  i controlli programmati per profilassi di stato e piani di sorveglianza;
–  le attività afferenti alle operazioni di affido degli animali da parte dei canili sanitari e dei rifugi salvo esigenze inderogabili legate al benessere degli animali;
– le attività front office se non strettamente connesse alle attività ritenute essenziali.
Il differimento si spiega in quanto “le movimentazioni di personale di governo degli animali, di Veterinari, di animali e di prodotti animali, farmaci e mangimi rappresentano una criticità rispetto alle restrizioni imposte nelle zone dell’area interessata da circolazione SARS-CoV-2”.

Attività veterinarie non differibili- In zona rossa- per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere animale- non possono essere differite:
– sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto e attività di gestione correlate, delel malattie soggette a denuncia obbligatoria, come da Regolamento di Polizia Veterinaria;
– controlli veterinari previsti daiPiani di Influenza aviaria e Peste suina africana;
– controlli legati a provvedimenti di allerta sugli alimenti e mangimi (RASFF);
– visite domiciliari degli animali morsicatori: queste possono essere tuttavia temporaneamente sostituite da una intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell’animale nonchè acquisire informazioni sull’eventuale presenza di sintomi riconducibili a tale malattia;
– ispezioni veterinari per macellazioni, ivi incluse quelle speciali d’urgenza.

Attività produttive e zootecniche non differibili– Per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali, non possono essere differite le seguenti attività:
– raccolta del latte
– raccolta delle uova dagli allevamenti e dai centri di imballaggio
– fornitura di alimenti per animali
– fornitura di prodotti di origine animale e materiale germinale ivi inclusi quelli da altri Paesi UE
– raccolta e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale
– fornitura di farmaci
– raccolta e lavorazione delle carcasse derivanti da macellazioni speciali d’urgenza nell’ambito delle aree sottoposte a restrizione di movimentazione
– gestione dei reflui zootecnici ai fini del loro smaltimento
– gestione di impianti di lavorazione/confezionamento di alimenti laddove non sussistano condizioni adeguate al loro stoccaggio
– gestione impianti di lavorazione/confezionamento di alimetni deperibili
– accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero.

Movimentazioni indifferibili di animali da e verso la zona rossa– Non possono essere differite quelle movimentazioni – da e verso le zone di restrizione per SARS-CoV-2 – riguardanti animali (anche da altri Paesi della UE) che richiedono il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali. In particolare non vanno interrotte:
– lo spostamento di animali da vita e da macello finalizzato ad evitare il sovraffollamento delle strutture nel rispetto e tutela del benessere animale;
– la movimentazione da pulcini dagli incubatoi
– la cattura di cani vaganti e recupero di cani/gatti e altri animali feriti;
– le macellazioni di animali comprese quelle speciali di urgenza.

Squadre speciali– Tutte le attività e le movimentazioni indifferibili richiedono l’adozione di “specifiche procedure validate dal Servizio Veterinario, contenenti le indicazioni per la movimentazione e la tracciabilità del personale adibito alle operazioni di carico e di scarico (squadre) degli automezzi e dei percorsi effettuati.  Limitatamente alla fase emergenziale, la composizione delle squadre deve essere, per quanto possibile, composta da personale proveniente dalla zona sottoposta a restrizione. Sono fatte salve le operazione di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati secondo le norme già vigenti in materia.

Anche il nuovo decreto urgente del Governo, come il precedente, stabilisce che negli 11 Comuni-focolaio non sia sospesa l’attivita’ veterinaria e che le autorità competenti e il prefetto “possono individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita’ necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita’ non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali”. Il decreto si applica dal 2 marzo all’8 marzo 2020.