Pubblichiamo il D.Lgs. 101 del 31/7/2020 in cui sono riportati alcuni aggiornamenti relativi alla normativa per la radioprotezione che interessano anche i Medici veterinari Libero-Professionisti.

A seguito di richiesta di chiarimenti a FNOVI, in merito alle novità introdotte da tale decreto, comunichiamo anche la risposta ricevuta dall’Ufficio Legale della Federazione Nazionale:

Roma, 18 gennaio 2021

Prot. n. 265/2021/F/mgt

Gentile Presidente,

appresa la problematica che la impegna si commenta che la modifica più importante che viene introdotta è l’obbligo per tutti del controllo del fisico qualificato eseguito con cadenza annuale, mentre precedentemente in alcune realtà avveniva con cadenza biennale.

Per quanto concerne la sicurezza dei collaboratori viene sottolineata l’importanza delle conoscenze e per questo al punto 2, a, dell’art. 114 si dispone che l’esperto di radioprotezione debba formare e informare i lavoratori anche applicando quanto previsto dall’art. 109 sempre sotto la responsabilità del datore di lavoro.

Abbiamo evidenza che in numerose strutture veterinarie si siano tenuti incontri in occasione dei quali sono state chiarite tutte le problematiche legate a un corretto uso dello strumento e i comportamenti corretti da tenere.

Con l’occasione si ricorda che la circostanza che il datore di lavoro/titolare di struttura fosse responsabile nei confronti anche dei collaboratori era già stato sancito da varie decisioni della corte di Cassazione (vedi: CASSAZIONE PENALE Sez. 4, 27/2/2002 Bassano e altri – “Integra il reato di lesioni personali colpose aggravate dalle violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la condotta del titolare di un esercizio il quale consente che una persona, a lui non legata da un rapporto di lavoro subordinato, utilizzi strutture o macchinari in dotazione all’impresa non conformi alla legge procurandosi in tal modo lesioni”. QUARTA SEZIONE PENALE della CASSAZIONE, sentenza n.36438 del 01/09/2014 –“Anche i “terzi”, quando esposti ai rischi dell’attività lavorativa, devono ritenersi destinatari delle norme di prevenzione”).

Ciò detto, la Federazione sta valutando come sviluppare l’argomento e fornire ogni supporto utile.

Confidando di aver evaso quanto richiesto e restando a disposizione per quanto altro possa occorrere, si porgono distinti saluti.

Avv. Maria Giovanna Trombetta – Consulente FNOVI