Fnovi ha inviato agli Ordini provinciali una circolare – disponibile come di consueto anche nella sezione Circolari del portale – con le indicazioni per la corretta applicazione del decreto legge 127/2021 che ha introdotto  l’obbligo di green pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, inclusi i medici veterinari.

Nella Circolare è  illustrata la procedura, e sono stati condivisi una serie di facsimili inerenti la c.d. procedura COVID 19, che gli Ordini provinciali sono chiamati ad applicare, fermo restando la considerazione che qualsiasi procedura riguardante il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere concordata con il proprio RSPP (oltre che con il Medico Competente).

Per quanto concerne l’attività professionale, il medico veterinario è tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate (e dunque anche all’adozione di misure organizzative), in particolare con riferimento ai dipendenti ed ai collaboratori (o soggetti assimilati, considerata l’ampia formulazione della norma). Ai sensi delle disposizioni introdotte dal Decreto, al professionista è richiesto il possesso della certificazione, in quanto ha effettuato l’accesso ai locali adibiti all’attività professionale, mentre il medesimo obbligo non grava sul cliente, che potrà accedere ai locali senza alcuna certificazione. Nulla cambia rispetto all’accesso alla strutture stesse, se non, a titolo di esempio  relativamente all’obbligo di verifica della Certificazione Verde COVID 19 per i dipendenti, consulenti, collaboratori e di tutti coloro che in qualche modo intrattengono rapporti di lavoro con la struttura stessa (non si può chiedere ad un eventuale cliente l’esibizione del Green Pass, mentre all’addetto alla pulizia si).