Si sottolinea (art. 1, lettera b) la completa sostituzione dell’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 che ora si caratterizza della seguente nuova articolazione:

Comma 1: La nuova formulazione rimuove, ove ritenuto ancora necessario, ogni dubbio sul valore della vaccinazione quale requisito essenziale per l’esercizio della professione dei soggetti obbligati, e ciò in tutti i contesti e modalità operative in cui operano. Tutti gli esercenti le professioni sanitarie iscritti all’Albo professionale sono soggetti all’obbligo vaccinale e cade la possibilità di invocare cause di esenzione sostenute dalla circostanza di svolgere prestazioni o mansioni che non implicano contatti interpersonali o non comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Comma 2: È al momento affidato al solo medico di medicina generale il potere di attestare l’esistenza di cause per le quali la vaccinazione possa essere omessa o differita. Dalla consultazione delle circolari ministeriali alle quali si accenna (in particolare DGPRE n. 35309 del 04/08/2021; n. 35444 05/08/2021; n. 43366 del 25/9/2021 e n. 53022 del 25 novembre 2021 che ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, sino al 31 dicembre 20214) emerge che le certificazioni di esenzione devono contenere:

a) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

b) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. La presente certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;

c) la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________”;

d) timbro e firma del medico di medicina generale (anche digitale);

e) numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico di medicina generale.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

L’Ordine dovrà solo verificare che il certificato di esenzione provenga da un medico di medicina generale, senza effettuare alcuna valutazione nel merito.

Comma 3: Con la sostituzione dell’art. 4 del DL 44/21 ad opera dell’art. 1 del DL 172/2021 risulta profondamente mutato il processo di verifica del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale con conseguente immediata sospensione dall’esercizio della professione: ora il sistema ordinistico ha un ruolo attivo.

La Federazione avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguirà la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Per ciascun Ordine provinciale è stata attivata sul portale FNOVI un’area dedicata agli esiti della verifica, per il cui accesso saranno utilizzabili le credenziali già in possesso degli organismi ordinistici (vedi Circolare n. 10/2011 del 22 dicembre 2021).

Una volta interrogata massivamente la base dati di Sogei, per ciascun Ordine provinciale sarà prodotto e visualizzato un report contenente per ciascun iscritto le seguenti informazioni:

– Codice fiscale – Cognome
– Nome
– Indirizzo PEC

– Esito [Positivo/Negativo]

Ciascun Ordine provinciale, consultato l’esito della interrogazione, ove non risultasse l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, provvederà ad inviare al proprio iscritto una comunicazione contente l’invito/diffida a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante:

  • l’effettuazione della vaccinazione; oppure
  • l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2; ovvero

• la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito/diffida: la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale6 va presentata – a cura dell’iscritto – non oltre tre giorni dalla somministrazione; o comunque

• l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 (ad esempio perché nel frattempo cancellato dall’Albo).

Con l’occasione si rammenta che se dipendente, l’iscritto dovrà fornire tutti i dati relativi al datore di lavoro per i successivi adempimenti dell’Ordine e la mancata comunicazione costituisce condotta valutabile sotto il profilo disciplinare.

Comma 4: Decorsi i cinque giorni di cui al comma 3, l’Ordine professionale accertato il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, adotterà una delibera avente natura dichiarativa dell’inadempimento che determinerà l’immediata sospensione dall’esercizio della professione con conseguente annotazione sull’Albo professionale.

Quanto accertato dovrà essere comunicato all’iscritto, alla Federazione Nazionale e, ove il professionista abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

L’inosservanza da parte degli Ordini professionali degli obblighi di comunicazione verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4

del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 come modificato dall’art. 4 della Legge n. 3/2018.

Con riferimento all’annotazione sull’Albo si informa che sul portale della Federazione si è provveduto ad aggiungere alla ‘scheda iscritto’ un nuovo campo da flaggare ed il cui cenno alla normativa di riferimento applicabile risulterà visibile solo all’Ordine di iscrizione, mentre la visualizzazione all’esterno dell’annotazione non riporterà alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale.

Comma 5: La sospensione di cui al comma precedente sarà efficace fino alla comunicazione da parte del professionista al suo Ordine di iscrizione e, per l’iscritto che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro,

  • –  del completamento del ciclo vaccinale primario;
  • –  per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, dellasomministrazione della dose di richiamo,
  • –  e comunque non oltre 15 giugno 2022.L’Ordine professionale adotterà una delibera con la quale dichiarerà la perdita di efficacia della sospensione ex lege e la conseguente cancellazione dell’annotazione sull’Albo professionale. Di questa operatività sarà informato anche l’iscritto.

    Comma 6: L’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito per l’iscrizione.

    Poiché non è chiaro quale sia il meccanismo di accertamento dell’obbligo, poiché i nuovi iscritti, fino alla domanda, non erano tenuti a vaccinarsi, è stato chiesto al Ministero della Salute di chiarire se l’interrogazione della Piattaforma nazionale-DGC possa riguardare anche gli interessati che abbiano proposto domanda di iscrizione (soluzione che, da un punto di vista operativo, appare da prediligere largamente) ovvero se sia necessario acquisire un certificato vaccinale.

    È stato chiesto inoltre, di chiarire se per i neo-iscritti l’adempimento vaccinale possa ritenersi assolto anche solo con il completamento del primo ciclo vaccinale anche dopo il 15 dicembre 2021 qualora non sia ancora trascorso, al momento della presentazione della domanda, lo spazio temporale minimo per accedere alla terza dose.

    Comma 7: È previsione che si riferisce ai professionisti che abbiano un rapporto di lavoro dipendente i quali, se esentati dall’obbligo vaccinale potranno essere destinati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Se invece rifiuteranno la vaccinazione, verranno sospesi dall’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

    Comma 8: È previsione che si riferisce ai liberi professionisti che, ove esentati dall’obbligo di vaccinazione, dovranno adottare le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate da uno specifico protocollo di sicurezza che dovrà essere adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.