Oggetto: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (vedi allegato) del D.L di cui al titolo, viene ulteriormente modificato l’art. 4 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modifiche dalla L. 76 del 28 maggio 2021, spostando al 31 dicembre 2022 il termine della sospensione dell’esercizio professionale conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale.
In particolare si sottolinea che “in caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato (vedi facsimile allegato), dispone la cessazione temporanea della sospensione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre  tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”

Questa modifica riguarda la gestione dei guariti che si trovano nella condizione di aver acquisito un’immunizzazione temporanea dalla malattia e di essere nel contempo impossibilitati ad adempiere all’obbligo vaccinale per un determinato periodo.

Lo status di guarito non ferma l’iter di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale: in questo caso, contestualmente all’accertamento sarà dichiarata la cessazione temporanea degli effetti della sospensione così che, decorso il termine indicato dalle circolari ministeriali, non sarà più necessario attivare una nuova istruttoria ma solo attendere i tre giorni prima che la sospensione riprenda automaticamente efficacia e venga annotata sull’Albo.