Negli ultimi giorni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto la domanda cautelare proposta da una professionista nel ricorso promosso contro il Ministero della Salute e contro l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano. Il TAR lombardo ha rilevato che la ratio che sostiene l’obbligo vaccinale previsto per il personale sanitario è quella della tutela della salute dei pazienti, laddove le attività tipiche ed imprescindibili dell’attività sanitaria implicano un contatto diretto con il paziente, ed ha proseguito rilevando altresì che la figura specifica del medico veterinario destina la propria attività a pazienti animali e non umani, e ben può realizzarsi attraverso modalità che non implicano un contatto diretto con gli uomini.

Ha quindi considerato necessario acquisire dal Ministero della Salute documentati chiarimenti in ordine all’esistenza del rischio di trasmissione del virus Sars-CoV-2 dall’uomo all’animale e viceversa, dandogli un termine per provvederci e, nel frattempo, ha con ordinanza accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, ha sospeso il provvedimento impugnato, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione di medico veterinario alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell’Albo professionale dei Medici Veterinari.

Oggi, 4 maggio, la Federazione Nazionale ha emanato una nota di chiarimento accompagnata da un decreto del Consiglio di Stato che accogliendo l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall’OMV di Milano ricorrente, ha a sua volta sospeso l’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.

In allegato la documentazione citata.