da ANMVI:

Ad eccezione delle sostanze in tabella A, la REV troverà presto applicazione anche per la prescrizione di stupefacenti ad uso veterinario.
Con l’imminente emanazione del decreto legislativo (c.d. Decreto Prevenzione – Atto 382) il Ministero della salute introdurrà la dematerializzazione della prescrizione veterinaria per i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope.
Lo riferisce una nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF), precisando che la dematerializzazione riguarderà le sostanze incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all’articolo 14 del DPR 309/90. Invece, continueranno ad essere esclusi dalla prescrizione elettronica veterinaria i medicinali compresi nella sezione A, “che prevedono – al momento – l’apposito ricettario approvato con decreto del Ministro della salute del 10 marzo 2006″.
Auto-approvvigioamento– Non appena in vigore, il nuovo decreto legislativo introdurrà la possibilità di effettuare attraverso il sistema della ricetta veterinaria elettronica le richieste di approvvigionamento – da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari – di:
– stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C (articolo 42 del D.P.R. 309/90)
-le prescrizioni per scorta (struttura non zootecnica e propria) per medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E.
Preparazioni
– E’ prevista inoltre la dematerializzazione delle prescrizioni veterinarie di preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E.
Stampa in via temporanea-  La REV contiene già tutti gli elementi previsti dal DPR 309/90 (Testo Unico Stupefacenti) Tuttavia-  nelle more dell’entrata in vigore del Decreto Prevenzione – Atto 382- ) il Ministero della Salute ne raccomanda:
– la stampa cartacea
– l’apposizione del timbro
– la firma da parte del medico veterinario.
Auto-approvvigionamento via Pec- La richiesta di approvvigionamento da parte dei medici veterinari può essere inoltrata, anche tramite posta elettronica certificata, al titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso/ o della farmacia, “purché la stessa sia firmata”.
Registri di carico e scarico- Relativamente, invece, ai registri di carico e scarico (art. 42) e ai registri di entrata e uscita (art. 60) la loro eventuale dematerializzazione “è, al momento, soggetta a un’approfondita valutazione” da parte del Ministero.
Normativa vigente
– Dalla REV obbligatoria (DM 8 febbraio 2019) i medicinali stupefacenti sono stati esclusi dal processo di dematerializazione della prescrizione veterinaria limitando – per queste sostanze-  la tracciabilità informatizzata alla sola fase di distribuzione intermedia. La dematerializzazione verrà estesa anche ai medici veterinari dal cd Decreto Prevenzione.
Tabella dei medicinali  Vi sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E  dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso, nelle tabelle è anche indicato il regime di dispensazione. Sono compresi:
-Medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee
-Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis
-Barbiturici
-Benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam ecc.)
Tabelle allegate al Testo unico
Adempimenti per il farmacista– La nota conclude con indicazioni operative specifiche per il farmacista.