Si rende noto che, in ragione dei contenuti espressi dal Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n. 162 e, in particolare, delle modifiche apportate dal suo art. 7 all’art. 4, commi 1, 5 e 6, del DL 44/2021 e ss. mm. ii., le sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 sono efficaci sino al 1° novembre 2022.

Decorso tale termine, è stata perciò disposta la cancellazione delle sospensioni attualmente annotate sull’Albo ai sensi dell’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss. mm. ii. così che i sanitari siano riammessi all’esercizio dell’attività professionale.

In merito a quanto sin qui rappresentato non sarà inviata alcuna ulteriore comunicazione individuale o ai datori di lavoro.