il decreto 19 luglio 2022, pubblicato in G.U. (Serie Generale n.249 del 24-10-2022) ha di fatto dematerializzato la prescrizione per i farmaci stupefacenti classificati nelle tabelle B, C, D ed E. Facendo seguito a richieste di chiarimenti, nel rammentare che in caso di ricetta non ripetibile la legge prevede, tra gli elementi obbligatori, nome cognome e domicilio del proprietario dell’animale, si precisa che la ricetta priva del domicilio è da considerare valida: per le REV destinate ad animali da compagnia basta il codice fiscale del proprietario dell’animale e non è necessario stampare e firmare la ricetta.