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Il Ministero della Salute ha inserito la sostanza Tramadolo nella Tabella I del Testo Unico degli stupefacenti.

Pertanto, a partire dalla data dell’8 novembre 2022 il tramadolo viene inserito nella Tabella dei medicinali rispettivamente:

In Sezione A per l’uso iniettabile.

In Sezione D per le composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale.

Per quanto concerne la soluzione iniettabile (Sezione A) dovrà essere prescritto a terzi con la ricetta auto ricalcante per stupefacenti, approvvigionato con l’apposita funzionalità: “Nuova richiesta di approvvigionamento stupefacenti” disponibile sul Portale REV e dovrà essere correttamente caricato e scaricato sul registro stupefacenti. Quello già presente in struttura alla data dell’8 novembre (la rimanenza) andrà correttamente caricata sul registro.

Per quanto riguarda le preparazioni non iniettabili (Sezione D), dovranno essere prescritte a terzi ed approvvigionate con REV per scorta. Questi medicinali non dovranno essere inseriti sul registro degli stupefacenti. Il tramadolo non potrà essere ceduto.