Nelle ultime settimane l’Ordine è stato informato che alcune strutture veterinarie hanno ricevuto una lettera da parte di ditte specializzate in cui si informava che “l’Accordo Europeo relativo ai trasporti di merci/rifiuti pericolosi su strada (ADR 2019 Capitolo 1.8.3.1) ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche ai soggetti che effettuano solo la spedizione di merci/rifiuti pericolosi entro il 31.12.2022, pertanto la mancata nomina del Consulente per la Sicurezza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000 a € 36.000 (D.Lgs. 35/2010 art 12, 1° comma).

Abbiamo consultato la Federazione Nazionale per avere chiarimenti in merito e, in sintesi, la risposta è stata la seguente:

I rifiuti provenienti dalle attività veterinarie sono in parte pericolosi (si pensi ai rifiuti sanitari a rischio infettivo, a quelli sanitari non a rischio infettivo, ai medicinali citotossici e citostatici solo per citarne alcuni) per cui allo stato attuale si ritiene che anche il nostro settore sia ricompreso nell’ambito di applicazione di questa norma. 

L’obbligo di nomina del Consulente ADR per sicurezza è stato indicato nella sezione 1.8.3 ADR mentre nella adozione di questo Accordo sono possibili alcune deroghe stabilite dagli Stati Membri. Allo stato attuale le deroghe riguardano:
• Le quantità di merce trasportata che possono ricadere nei limiti dell’esenzione parziale (Sezione ADR 1.1.3.6, 1.7.1.4 e Capitoli 3.3, 3.4 e 3.5);
• Quantità limitate (Capitoli 3.4) e quantità esenti (Capitolo 3.5);
• I trasporti di merci pericolose che non sono attività principale o accessoria dell’Impresa secondo quanto stabilito dal D.M. Ministero dei Trasporti del 04.07.2000 (massimo di 24 operazioni annue, 3 operazioni mensili e 180 tonnellate all’anno).
Tutte le richieste di esenzione non sono automatiche ma vanno richieste, a cadenza annuale; al Dipartimento Trasporti Terrestri dell’Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti.

Tuttavia “la normativa ADR è ancora in fase di definizione, stante la richiesta di alcuni Stati Membri di apportare delle modifiche in particolare sull’obbligo di nomina del Consulente ADR e sul sistema delle deroghe.

In allegato la risposta completa da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari.

Ci stiamo comunque attivando per capire le modalità per effettuare eventuali richieste di esenzione. Al momento suggeriamo di non procedere con la nomina di un ADR se si è nelle condizioni di deroga sopra elencate.