Giovedì 15 dicembre si è tenuto il webinar organizzato da FNOVI relativo all’obbligo di nomina del Consulente ADR da parte anche dei “produttori” di rifiuti pericolosi.

A breve verrà resa disponibile sul sito FNOVI la registrazione dell’evento, per chi non avesse potuto partecipare.

Nel frattempo cerchiamo di riassumere per i Colleghi i punti principali che sono stati presi in considerazione, nella speranza di fornire qualche informazione in più, anche se ci rendiamo conto che non sapremo essere esaustivi.

  • L’obbligo di nomina del consulente ADR riguarda tutte le attività e non solo i Medici Veterinari.
  • Il Medico Veterinario è sempre responsabile dell’intera filiera fino ad avvenuto corretto smaltimento del rifiuto. Gli obblighi per il Medico Veterinario sono sintetizzati nel file allegato “1-obblighi”
  • I rifiuti che possono essere considerati “pericolosi” sono caratterizzati dai codici riportati nelle diapositive del file allegato “2-elenco rifiuti e caratterizzazione”. In questo file sono riportati anche le modalità di imballaggio ed i contenitori corrispondenti e la segnaletica che deve essere presente sul mezzo di trasporto incaricato.
  • Il consulente ADR dovrà redigere le procedure da adottare presso la struttura per la corretta caratterizzazione dei rifiuti, il loro corretto imballaggio ed il loro stoccaggio in contenitori ed ambienti idonei, in attesa del ritiro da parte della ditta incaricata
  • I Medici Veterinari che operano senza avere una struttura propria (es. “free-lance”) non sono esenti dall’obbligo in quanto possono produrre rifiuti che dovranno conferire. In questi casi si fa riferimento al “domicilio fiscale” del professionista come sede di “impresa”.
  • I rifiuti pericolosi sono un “rischio” (D.Lgs. 81/2008): la presenza di rifiuti pericolosi assume particolare importanza nel caso ci siano “lavoratori” per i quali il “datore di lavoro” deve ridurre l’entità del rischio di esposizione ai rifiuti.
  • Dopo aver prodotto e classificato correttamente il rifiuto, il Medico Veterinario lo dovrà conferire ad un gestore autorizzato per lo smaltimento/recupero/riciclaggio/riutilizzo; controllare sia le ditte incaricate del trasporto che quelle destinate al trattamento dei rifiuti; compilare la modulistica e conservare i documenti per 5 anni.
  • La normativa ADR identifica diverse figure responsabili del trattamento dei rifiuti: “caricatore”, “imballatore”, “riempitore”, “speditore”, “trasportatore”: il Medico Veterinario risulta essere, per la normativa, speditore, imballatore e  caricatore.
  • Esiste la possibilità di esenzione (da richiedere con apposita modulistica alla Motorizzazione Civile) per trasporti inferiori a 333 kg. Questi però vanno intesi come il carico complessivo del mezzo che trasporta i rifiuti pericolosi, non come quantità spedita dal singolo. In pratica significa che se il Medico Veterinario conferisce 10 kg di rifiuti pericolosi, deve accertarsi che il trasportatore non carichi più di altri 323 kg sul proprio mezzo prima di arrivare a destinazione.
  • Esiste la possibilità di seguire un apposito corso presso la Motorizzazione Civile ed acquisite la qualifica di consulente ADR: non occorre possedere alcun titolo di studio particolare. Ovviamente per tali corsi sarà necessario informarsi presso la Motorizzazione Civile competente per territorio.
  • In attesa della risposta del Ministero alla richiesta di FNOVI di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR da parte delle strutture veterinarie (o, in subordine, di deroga), è stato comunicato che l’obbligo parte dall’1/1/2023 per i trasporti internazionali, mentre per i trasporti nazionali è facoltativo dall’1/1/2023 e diventerà obbligatorio dall’1/7/2023
  • Il consulente ADR deve verificare che all’interno dell’ “impresa” siano presenti prassi e procedure volte a verificare il rispetto di tutto quanto previsti dalla normativa. Tra gli obblighi del consulente ADR non c’è la classificazione di una sostanza, oggetto o rifiuto: l’onere della classificazione ricade sullo speditore.