da ANMVI 21/12/2022

“I Medici Veterinari rientrano nei casi di “non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per il trasporto stradale di merci pericolose”. La conferma arriva dal Ministero dei Trasporti in risposta all’Associazione Nazionale Medici Veterinari. I nuovi obblighi riguardano soltanto gli spedizionieri, un segmento del trasporto su strada che fino ad ora era stato escluso dall’Accordo internazionale ADR.
I Medici Veterinari non sono tenuti a nominare un consulente ADR. L’equivoco è stato definitivamente chiarito oggi dal Ministero dei Trasporti, in una nota recapitata questa mattina all’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani. E’ quindi pacifico che, dal 1 gennaio 2023, nulla cambia per l’attività veterinaria per evidente estraneità al comparto dei trasportatori.
La nota, firmata dal Direttore Generale Pasquale D’Anzi (Direzione Generale Imprese Trasporti e Navigazione) conferma che il nuovo obbligo compete alle ditte operanti “solo come speditori di merci pericolose su strada“, un segmento della catena dei trasporti che fino ad ora non era tenuto a dotarsi di un consulente ADR. In particolare, dall’obbligo di nomina del consulente ADR erano erano rimaste escluse le imprese che operano “solo come speditori” di merci pericolose: dal 1 gennaio 2023 saranno ricomprese nella normativa ADR.
La nota del Ministero dei Trasporti, indirizzata anche alle confederazioni d’impresa, prosegue con dettagli di esenzione applicabili alla categoria degli “speditori”, con ulteriori passaggi esplicativi che non riguardano le attività veterinarie.
L’equivoco che ha gettato nello scompiglio le professioni sanitarie produttrici di rifiuti speciali pericolosi è stato generato dal termine “speditori”, erroneamente confuso con il ruolo di produttori fornitori di rifiuti, quali sono i Medici Veterinari (ma anche gli Odontoiatri e le Farmacie). In conclusione, nessun nuovo obbligo e nessuna ulteriore responsabilità grava sui Medici Veterinari dopo il conferimento dei loro rifiuti speciali alle ditte specializzate (“speditori”).”