La circolare FNOVI allegata conferma che la normativa ha fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione ADR: la norma vigente considera le particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza devono essere esentati da tale adempimento.

Ciò detto, per avvalersi dell’esenzione, occorrerà comunicare, per ciascun anno solare, l’intenzione di avvalersene all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede la struttura veterinaria (vedi Decreto ministeriale 4 luglio 2000 n. 90T, art. 2, comma 2).

Nella circolare allegata a questo articolo potrete trovare tutte le condizioni di esenzione ed un facsimile della domanda. Si ricorda che una copia della stessa andrà consegnata alle imprese che effettueranno il trasporto.

L’indirizzo mail PEC della Motorizzazione Civile di Bergamo è: umc-bergamo@pec.mit.gov.it