L’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023, ai commi 2, 3 e 6 precisa che l’obbligo relativo all’uso di mascherine nelle strutture sanitarie (quindi compresi anche gli ambulatori, cliniche e ospedali veterinari) è a discrezione della Direzione Sanitaria di tali strutture.

In particolare:

  • Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
  • Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.