Si ricorda a tutti i Colleghi Medici Veterinari che l’intervento di soccorso in caso di animale d’affezione di proprietà al momento non nota, ferito, malato è compito istituzionale del Servizio Veterinario pubblico.

Per i soli animali selvatici la competenza è sempre e comunque della Provincia (oggi Regione) e, pertanto, dovrà essere sempre richiesto l’intervento della Polizia Provinciale (reperibilità 24 ore su 24 al numero verde: 800350035)

Gli animali selvatici, se necessitanti di cure e/o terapie, saranno poi inviati dalla Provincia stessa al CRAS di riferimento  (CRAS WWF Oasi Valpredina). 

Il trasporto e la consegna dovrà avvenire esclusivamente tramite la Polizia Provinciale. 

L’intervento di soccorso, solo se richiesto dalla Polizia Provinciale, è compito istituzionale del servizio veterinario pubblico.

RECAPITI E NUMERI TELEFONICI

ORARIO DI SERVIZIO dEi distretti veterinari della provincia di Bergamo:

dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì

DISTRETTO A

Sede di Bergamo

035 2270715 – 035 2270713

Sede di Bonate Sotto 

035 4991150

DISTRETTO B

Sede di Trescore Balneario

035 955469

Sede di Romano di Lombardia

0363 916632

FUORI ORARIO DI SERVIZIO è attivo il servizio di pronta reperibilità per compiti d’istituto, attivabile al numero unico di reperibilità 0352676612

GIORNI  FERIALI

Dalle ore 17,00 alle ore 08,00 del mattino successivo

FINE SETTIMANA

Dalle ore 17,00 del venerdì alle ore 08,00 del lunedì successivo

FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI

Dalle ore 17,00 del prefestivo alle ore 08,00 del primo giorno feriale successivo alla festività infrasettimanale

L’operatore fornirà, dopo aver chiesto in quale comune stia avvenendo il fatto inerente la richiesta di intervento, il cellulare mobile aziendale del veterinario pubblico di turno di pronta disponibilità competente per quel territorio.

Il servizio di reperibilità è attivo su tutti i Comuni della provincia.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CANI  RINVENUTI VAGANTI  O  DEI CANI/GATTI FERITI O MALATI  DI PROPRIETA’ NON NOTA CONSEGNATI DA TERZI IN UNA STRUTTURA VETERINARIA PRIVATA E DA QUEST’ULTIMA ACCETTATI

  1. Il veterinario libero professionista accreditato che accetti volontariamente in temporanea custodia un cane vagante ha l’obbligo di verificare se l’animale sia identificato e iscritto in anagrafe: in caso affermativo dovrà cercare di rintracciare il legittimo proprietario così come stabilito dal Regolamento Regionale 13 aprile 2017 n°2, art. 20, comma 3. 
  1. Qualora non risulti possibile identificarne il legittimo proprietario/detentore, oppure se lo stesso risulti non rintracciabile, il veterinario libero professionista contatterà prontamente, senza indugio qualora si tratti di un soggetto ferito o traumatizzato, il servizio veterinario pubblico, anche per tramite del servizio di pronta disponibilità per compiti d’istituto, che disporrà il sollecito ricovero del soggetto in Canile Sanitario.
  1. In tal caso il veterinario libero professionista acquisirà, al fine di attribuire l’onere del successivo mantenimento al Comune di effettivo ritrovamento dell’animale, la formale dichiarazione (Scheda di ritrovamento), corredata da copia del documento d’identità, di chi gli ha consegnato l’animale stesso in cui siano almeno dichiarati: data, ora e luogo dell’avvenuto ritrovamento (Regolamento Regionale 13.04.2017 n°2, art. 20, comma 4). In caso di eventuali terapie, al fine di evitare ripetute somministrazioni dei medesimi principi attivi, annoterà i farmaci somministrati.
  1. La cattura dei gatti è prevista esclusivamente se si tratta di animali feriti o gravemente malati. Diversamente può avvenire solo per la loro sterilizzazione, e successiva immissione sul territorio, oppure nel caso in cui il Sindaco decida lo spostamento della colonia felina.  Pertanto non è ammissibile qualsiasi altra attività di raccolta o cattura di gatti vaganti, anche se ai fini di un loro affido. Per i gatti feriti o gravemente malati il veterinario libero professionista seguirà la stessa procedura prevista per i cani.
  1. Il ricovero in canile sanitario di un cane vagante o di un gatto ferito/gravemente malato la cui proprietà rimanga sconosciuta deve comunque essere autorizzato dalla Polizia Locale/Amministrazione Comunale, dalle Forze dell’Ordine o dai Veterinari Ufficiali.