Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59/2023 ha istituito il sistema di tracciabilità dei Rifiuti denominato RENTRI che prevede – dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 – l’iscrizione al sistema di Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti) ed altri produttori di rifiuti pericolosi diversi da questi (a prescindere da numero dei dipendenti). Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199) è stata introdotta una modifica sostanziale al perimetro del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), chiarendo in modo definitivo i soggetti obbligati all’iscrizione ed escludendo diverse categorie di operatori, in particolare i liberi professionisti che non esercitano l’attività in forma di impresa. (Essere liberi professionisti che non esercitano l’attività in forma di impresa significa svolgere la propria attività basandosi principalmente sulle proprie competenze intellettuali e personali, senza organizzare in modo complesso beni e risorse come farebbe un’impresa (es. macchinari, dipendenti, grandi magazzini). Significa operare individualmente (o in associazione professionale), in autonomia e senza subordinazione, mettendo al centro la propria opera d’ingegno, ponendo l’enfasi sul lavoro intellettuale, senza che la struttura organizzativa (srl, sas ecc.) prevalga sulla prestazione personale)

Il provvedimento è contenuto nel testo della manovra interamente riformulato dal Governo (cosiddetto Maxiemendamento) e approvato con voto di fiducia. In particolare, il comma 789 interviene sull’articolo 188-bis del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), ridefinendo gli obblighi di iscrizione al RENTRI. In base alla nuova formulazione del comma 3-bis dell’articolo 188-bis del Codice dell’Ambiente sono espressamente esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI: • i Consorzi e i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva; • i produttori di rifiuti soggetti alle semplificazioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6 del Testo Unico Ambientale, tra cui rientrano i liberi professionisti non organizzati in forma d’impresa.

La modifica normativa chiarisce la posizione di numerose attività professionali, tra cui gli studi professionali gestiti da titolari di Partita Iva o da Associazioni Professionali o aggregazioni non configurati come Imprese. Per questi soggetti viene meno non solo l’obbligo di iscrizione al RENTRI, ma anche quello di adozione del FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) digitale. Questi soggetti non sono tenuti alla compilazione e conservazione dei Registri e tale adempimento è assolto dalla conservazione in ordine cronologico dei formulari cartacei – recentemente modificati- per tre anni (Decreto Legislativo 116/2020). Per le attività configurate in forma di impresa restano invece confermate le scadenze già previste dal calendario RENTRI, tra cui quella del 13 febbraio 2026 per l’iscrizione. Questi soggetti devono gestire i FIR in modalità informatizzata attraverso la vidimazione, compilazione e sottoscrizione di questi documenti che andranno trasmessi al Sistema RENTRI garantendo la “conservazione digitale a norma” della documentazione. Analoga procedura va applicata alla apertura, compilazione, trasmissione e conservazione dei registri. Si ricorda che gli adempimenti legati al RENTRI possono essere assolti con espressa delega attraverso il “sistema della interoperabilità” ad altri soggetti (Aziende incaricate delle operazioni di trasporto o smaltimento). Restando a disposizione per quanto altro possa occorrere, riservando di tornare in argomento per condividere ogni ulteriore indicazione risultasse necessaria, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.