da FNOVI:

Nelle scorse settimane si è sviluppato un acceso dibattito circa la necessità di ricondurre ad univoca interpretazione/applicazione quanto disposto tra due commi dell’art. 4 della Legge 28 maggio 2021, n. 76 [il comma 1 con il successivo comma 6 (‘L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2’)] ed evitare che le Federazioni dell’area sanitaria possano dare indicazioni diverse tra di loro.

Facendo seguito alle comunicazioni già intercorse in argomento, nel richiamare integralmente le indicazioni già diramate, con la presente comunicazione si intende informare che una nuova comunicazione del Ministero della Salute (DGPROF 47627-P-
22/09/2021) ha fornito importanti indicazioni circa l’argomento meglio descritto in oggetto.

La nota pervenuta ha affrontato e risolto le criticità lamentate circa l’interpretazione dell’art. 4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario) del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76.

Sovrapponendosi alle indicazioni già fornite dalla FNOVI, la Direzione ministeriale ha posto l’accento sulla previsione del comma 1 dell’art. 4 che, nell’indicare che la vaccinazione “costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, impone un requisito imprescindibile per poter legittimamente esercitare l’attività professionale: una condizione legittimante l’esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica questa si espliciti.
La DGPROF ha indicato che questo requisito, legato alla previsione in commento, deve esistere inizialmente in fase di iscrizione e deve permanere nel tempo (certamente fino al 31 dicembre 2021), e da questa considerazione ha derivato l’indicazione che dal principio posto al comma 1 discende sempre (tout court) la sospensione ex lege per il sanitario dall’esercizio dell’attività professionale sanitaria, senza alcun possibile distinguo.
La Direzione ha anche indicato che la sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’ASL deve essere annotata nell’Albo.
Di rilievo è inoltre il passaggio che recita che: “Ferma restando la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria nel caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, il datore di lavoro potrà adibire il dipendente ad altre mansioni, diverse da quelle sanitarie
proprie del profilo di appartenenza” e sempre che non implichino condotte in grado di rappresentare un rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.