Da ANMVI:

Definiti i requisiti di biosicurezza degli allevamenti di suini per proteggerli dalla Peste Suina Africana.  Gli allevamenti già registrati in BDN hanno dodici mesi di tempo per adeguarsi. Il livello di biosicurezza raggiunto sarà verificato annualmente. Nel primo anno sarà controllato almeno l’1 per cento del totale delle aziende e almeno un terzo degli allevamenti semibradi.
E’ in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Salute che definisce i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento. Il rafforzamento della biosicurezza è necessario per elevare il livello di prevenzione per il controllo e la eradicazione della peste suina africana. Sono previsti requisiti specifici di biosicurezza anche per le stalle di transito e i mezzi che trasportano suini.

Barriere (recinzioni, cancelli, muri di cinta o barriere naturali),  accesso   attraverso  la  zona  filtro (personale), punto di disinfezione (mezzi) e accorgimenti per i locali di stabulazione dove  sono  detenuti  gli animali che devono permettere una  efficace  pulizia  e  disinfezione  degli stessi. Tra le misure gestionali, il decreto richiede appropriate   misure   igienico-sanitarie   in allevamento (cambio indumenti e calzature  in  entrata  e  in  uscita dall’azienda, applicazione di adeguate procedure di  disinfezione  in corrispondenza   dell’ingresso   in   azienda   e   nei   locali   di stabulazione). E ancora, il divieto di ingresso in azienda  di  persone/veicoli  non autorizzati   compresi   quelli    non  funzionali   all’attivita’ dell’allevamento. Vietato il contatto con i suini in stabilimento nelle 48 ore successive alle attivita’ venatoria.

Aspetti generali – Nel definire le misure di biosicurezza, il decreto tiene conto dell’orientamento produttivo, della modalita’ di allevamento, della capacita’ massima dell’allevamento e turnover degli animali al suo interno, nonchè del rischio di contatto con selvatici in particolare della specie suina. Le misure di biosicurezza consistono in misure di protezione strutturali e misure di gestione. I requisiti di biosicurezza variano anche a seconda che si tratti di allevamenti familiari (autoconsumo), allevamenti commerciali e  stalle di sosta.
Rispetto dei requisiti– Spetta all’azienda sanitaria locale la verifica del rispetto dei requisiti di biosicurezza, che può essere svolta anche nell’ambito delle attivita’ previste dai programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino.
Verifiche dei livelli di biosicurezza
– Le regioni predispongono annualmente un programma di verifiche dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti suini, stratificato secondo la prevalenza dei diversi orientamenti produttivi esistenti sul proprio territorio.
Per il primo anno il programma deve comprendere almeno l’1 per cento del totale delle aziende, in un numero di allevamenti rappresentativo, stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali (non commerciali o familiari, da riproduzione, da ingrasso) e in aggiunta almeno un terzo degli allevamenti semibradi aperti con capi.
Per gli anni successivi la numerosita’ minima del campione sara’ concordata con le Regioni sulla base del livello di allerta, della categorizzazione del rischio delle aziende e dello stato di avanzamento dei controlli di biosicurezza, e sarà comunicata tramite circolare della Direzione generale della sanita’ animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute.
L’individuazione del campione di allevamenti viene effettuata attraverso il sistema ClassyFarm.it, anche in base al livello di biosicurezza ottenuto, dando precedenza agli allevamenti che non hanno un livello di biosicurezza caricato nel sistema. Fra gli ulteriori criteri potrà essere considerato anche il livello di consumo dei farmaci veterinari in azienda rispetto alla mediana regionale.
Le verifiche negli allevamenti familiari vengono effettuate in occasione dei controlli veterinari ufficiali a campione e rendicontate annualmente alla Regione.
Check list e categorizzazione– L’azienda sanitaria locale nell’ambito dell’attivita’ di verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, utilizza le check list e le funzionalita’ del sistema informativo ClassyFarm.it.it. Le regioni tengono conto della categorizzazione degli allevamenti in funzione del rischio biosicurezza, ai fini della definizione delle priorita dei programmi nazionali e regionali di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino.
Dodici mesi di tempo– Gli operatori responsabili di allevamenti e stalle  di  transito gia’ registrati nella Banca dati nazionale  dell’Anagrafe  zootecnica hanno dodici mesi di tempo per adeguare i propri stabilimenti alle misure di biosicurezza dettate dall’Allegato 1 del decreto.
Eccezioni– Il termine dei dodici mesi  non  si  applica  agli  operatori responsabili di allevamenti registrati nella BDN, siti all’interno di zone  di  restrizione  per  PSA,  che   proseguono   l’attivita’   di allevamento qualora consentita dall’autorita’ competente.
Infine, gli operatori che registrano i propri stabilimenti in BDN dall’entrata in vigore del  decreto  devono  garantire immediatamente  il  rispetto  di  tutte  le  misure  di  biosicurezza prescritte.