Stante l’attuale situazione epidemiologica nei confronti della PSA, con particolare riferimento ai recenti focolai che hanno coinvolto due allevamenti di suini da ingrasso della provincia di Pavia, risulta necessario implementare una straordinaria attività di sorveglianza a tutela del patrimonio suinicolo in grado di dare garanzie dello stato sanitario degli allevamenti suini lombardi, anche ai fini commerciali.

Ciò premesso, fatti salvi gli specifici divieti previsti nelle zone di restrizione attorno ai focolai (ZP e ZS), si ritiene opportuno, sentito anche l’IZSLER e OEVR, che su tutto il territorio regionale le movimentazioni di suini (in partenza da allevamenti lombardi) siano subordinate, a partire dal 29 agosto pv, all’esito favorevole di controlli straordinari, di seguito specificati

  • visita clinica
  • verifica andamento mortalità
  • prelievo di milza, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da due soggetti morti di recente (non oltre 5 gg); nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati animali morti da meno tempo possibile
  • eventuale prelievo di sangue in EDTA da eventuali soggetti disvitali

La visita clinica e la verifica andamento mortalità andranno eseguite nelle 24 ore precedenti il primo carico e ripetute ogni 72 ore

Il prelievo milza e, laddove necessario, il sangue, nelle 72 ore precedenti il primo carico e ripetute ogni 72 ore; premesso che, prioritariamente, questi campionamenti sono obbligatori a far data dal 29 agosto, laddove risultasse, per questa data, per motivi organizzativi, impossibile la loro esecuzione, la visita clinica, qualora le operazioni di carico si protraggano oltre le 24 ore, dovrà essere ripetuta ogni 24 ore sino alla fine del carico. In ogni caso, tali campionamenti saranno inderogabili a partire dal 30 agosto pv 

Dovrà inoltre essere disposto l’obbligo di validazione dei Mod.4 in uscita, su tutto il territorio regionale

Ovviamente nel caso gli esiti della visita clinica e andamento mortalità siano compatibili con un sospetto PSA, andranno immediatamente applicate le misure di cui al Reg (UE) 2020/687.

Negli allevamenti suini ricadenti nei 10 km attorno al focolaio 190PV004, nelle more della formale istituzione delle zone di restrizione, è vietata qualsiasi movimentazione, in entrata/uscita, di animali I controlli sanitari di cui sopra, nella restante provincia di Pavia, devono essere immediatamente applicati

Si rappresenta inoltre la necessita di richiamare l’attenzione degli allevatori e dei veterinari LP che, in questo contesto epidemiologico, è ancor più importante escludere sempre la presenza di PSA in allevamento, in particolare anche quando gli animali, pur non presentando chiari ed evidenti segni o sintomatologie sospette, si presentano poco vitali, inappetenti o con altre sintomatologie non patognomoniche. In questi casi è necessario avvisare il DV competente con il quale sarà concordato il prelievo di sangue intero con provetta vacutainer a tappo viola con EDTA di alcuni degli animali con i sintomi di cui sopra.

 Richiamando il doveroso rispetto di tutte le misure di biosicurezza  previste dalla norma, ivi incluso l’obbligo per i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini di essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto con prodotti efficaci nei confronti della PSA riportati nel Manuale operativo delle pesti e l’obbligo di segnalare senza indugio qualsiasi sospetto di PSA, si confida in una fattiva collaborazione di tutta la filiera a tutela e garanzia del Sistema Italia e del patrimonio suinicolo nazionale.