Nota FNOVI 2/2024:

A seguito dell’entrata in vigore, il prossimo 18 gennaio del D.Lgs. 218/2023, la FNOVI comunica alcune informazioni urgenti inerenti lo scarico informatizzato dei medicinali delle giacenze.

Il D.Lgs. 218 prevede infatti agli art. 32 comma 12 (scorta di allevamento), art. 33 comma 9 (scorta di struttura), art. 34 comma 6 (scorta propria) e art. 37 comma 2 (cessione), una registrazione mediante scarico informatizzato delle giacenze dei medicinali.

Nel dettaglio, per gli artt. 32, 33 e 34, è previsto con scadenza semestrale, un controllo da parte del medico veterinario responsabile o un suo delegato, della giacenza della scorta.

Pertanto, entro il “5° giorno del primo mese successivo a ciascun semestre“, ovvero entro il 5 luglio ed il 5 gennaio di ogni anno, il medico veterinario provvederà ad effettuare uno scarico cumulativo di tutti i medicinali presenti nel suo registro giacenze informatico e non più fisicamente presenti in strutture perché utilizzati.

Sono previste imminenti indicazioni da parte del Ministero della Salute su quale sarà l’esatta funzionalità che permetterà uno scarico massivo e semplificato delle giacenze (*).

Non appena verranno rese disponibili indicazioni certe, saranno comunicate da parte della Federazione e verranno organizzati corsi formativi e webinar tenendo conto del fatto che il primo scarico dovrà essere effettuato a luglio 2024.

(*) Attualmente la funzione da utilizzare sul sistema REV prevede la sequenza: Menù –> Gestione Scorta o Rimanenze –> Scarico massivo per trattamento su Animali Non DPA. 
Per quanto riguarda invece l’art. 37 comma2, è previsto uno scarico cumulativo settimanale delle confezioni cedute ai proprietari di animali.
Nella pratica, ogni 7 giorni, il medico veterinario responsabile delle scorte dovrà utilizzare l’apposita funzione già presente: Menù –> Gestione Scorta o Rimanenze –> Scarico per Cessione, scaricando il numero totale di confezioni per ogni tipologia dimedicinale veterinario ceduto nei 7 giorni precedenti. Ad oggi non è ancora possibile effettuare una cessione frazionata, e conseguentemente uno scarico frazionato in quanto non sono ancora disponibili leapposite unità di vendita (e relativi bugiardini) che dovranno essere approntati dalle ditte farmaceutiche.